:: CONTATTI ::
PAPA WOITILA E BENEDETTO CONTRO LA PEDOFILIA :: IL FIGLIO ADOTTIVO DI MADONNA POLEMICHE :: IL LABIRINTO DI PAROLE :: INTERVISTA A GABRIELE :: IL MINISTRO FERRERO CONTRO L'ABBANDONO :: DONO A PAPA WOITILA I 15 LIBRI DELLA SPERANZA :: ASSOCIAZIONE CONTROMOBBING NUOVA SEDE :: IL LABIRINTO FOTOGRAFICO DEI POLITICI :: STEFANO ZECCHI PUNITO IL DIRITTO DI ESSERE FIGLI :: DI PIETRO :: COME FARE PER ADOTTARE UN MINORE :: ESPOSTO ALL'AJA STATO ITALIANO DECNUNCIATO :: MINORI ABBANDONATI :: ORFANI MOBBIZZATI E ISTITUZIONALIZZATI :: IL CASO DELLA BAMBINA BIELORUSSA :: BAMBINI LAVORATORI FOTO :: infanzia abbandonata un crimine sociale :: FERMIMO I PEDOFILI :: ALESSANDRO BALDI :: 5 X MILLE :: MANGIA IL TUO VOMITO :: IL MINISTERO RISPONDE :: ON.GIUSEPPE TORCHIO :: TUTTI A CASA :: DON ALBANESI :: DON BENZI :: MAIL ALLA CARRA :: SAI COSA E' LA BONTA' :: KOFI ANNAN :: SONO UN FALLITO , MI LASCIO MORIRE :: FRANCO ZEFFIRELLI :: UNICEF NOTA INFORMATIVA BAMBINA BIELORUSSA :: NAPOLITANO - BERTINOTTI APPELLO :: BERLUSCONI :: ON.CASINI :: 1 MAGGIO FESTA ANACRONISTICA :: CARLO GIUFFRE' :: AL CAPO DELLA PROCURA DI CREMONA :: BARBARA DE ROSSI :: BORELLI :: MINISTRO BALBO :: PRESIDENTE CASINI :: CHE PASTICCIACCIO BRUTTO QUELLO DELLE ADOZIONI :: D'ALEMA IL MIO RIGETTO :: DON VINICIO ALBANESI :: DON BENZI :: FADICA PRES. TRIBUNALE MINORI :: DARIO FO :: FORMIGONI :: FORUM CONTRO L'IPOCRISIA :: CIAMPI :: GINA LOLLOBRIGIA :: HANDICAP E ABUSO :: IL BILANCIO AMARO DI ERNESTO CAFFO :: IL DISAGIO GIOVANILE :: I BAMBINI DI ALEX E L'IMPEGNO DELL'ARTISTA :: IL LABIRINTO IPOCRITA DEL SISTEMA ITALIA :: UNIVERSITA' STATALE DI MILANO :: LIVIA TURCO :: IL CARDINALE TONINI :: MARIA GRAZIA CUCINOTTA :: MINISTRO MARONI :: MINISTRO MELANDRI :: MARIA DE FILIPPI :: PRESIDENTE SCALFARO :: MINISTRO BONINO :: CHIUDERE 475 ORFANATROFI :: MIISTRO GASPARRI :: GIUSTIZIA.IT :: LIVIA POMODORO :: ONU :: UNICEF NOTA INFORMATIVA BAMBINA BIELORUSSA :: TUTTI A CASA STORIA DI LUCIA CRESCIUTA IN IN ISTITUTO :: ABUSI SESSUALI :: CIAMPI :: CIECO PER ADOZIONI :: LAFRANCONI VESCOVO DI CREMONA :: NANDO DALLA CHIESA :: FORUM CONTRO L'IPOCRISIA :: LABIRINTO FOTOGRAFICO :: IL LABIRINTO DEL MOBBING :: LA FAMIGLIA NEGATA DIARIO 1995/2007 :: Adozioni anche per i single :: 31 dicembre DATA STORICA SI CHUDONO GLI ORFANATROFI :: IL CORRIERE DEL MOBBING CREMONA E PROVINCIA :: GRUPPO DI AUTOAIUTO DI CREMONA E PROVINCIA :: ARCHIVIO GENERALE LABIRINTO DELLA VITA :: LINK SOCIALMENTE UTILI MAIL DI LIBERO A GABRIELE :: BEPPE GRILLO/PARLAMENTO PULITO LINK DI UTILITA' SOCIALE :: BEPPE GRILLO: BIMBI SCOMPARSI :: AMMAZZATECI TUTTI ASSOCIAZIONE BENEMERITA ONLUS 

COME FARE PER ADOTTARE UN MINORE




Main Menuoem softwarecheap Adobe Acrobat
· Administration
· Logout


Autenticazione
 Nickname
 Password
 Ricordami


Non hai ancora un account?
Puoi REGISTRARTI GRATIS.
Come
utente registrato potrai
cambiare tema grafico
sfruttare tutti i servizi offerti.

COME FARE PER ADOTTARE UN MINORE 

Adozione nazionale

"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".
Dall'articolo 1, comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n.184, "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

L'istituto dell'adozione nazionale garantisce un nucleo familiare al minore la cui famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non per cause legate alla sola condizione di indigenza.

I minori, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni.

Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura adozionale che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze del minore.

Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.

Requisiti per presentare la domanda

L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.


Cosa fare per presentare la domanda

Dove

I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

Possono essere presentate più domande anche successive a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.

Come

La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.

Si suggerisce con l'avvertenza di richiedere ai Tribunali per i minorenni la presentazione dei seguenti documenti a corredo della domanda:

  • Certificato di nascita dei richiedenti

  • Stato di famiglia

  • Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti

  • Certificato rilasciato dal medico curante

  • Certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga

  • Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti

  • Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.


Accertamenti sulla capacità della coppia

Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

L'ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.

Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.

In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.


Affidamento preadottivo

Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.

Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.

L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.


Dichiarazione di adozione

Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.

L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.



Accertamenti sulla capacità della coppia

Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

L'ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.

Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.

In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.


Affidamento preadottivo

Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.

Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.

L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.


Dichiarazione di adozione

Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.

L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

Ultima modifica: 28/11/2005