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Adozioni anche per i single 

SOCIETA'

SENTENZA PROTESTA DELL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE. CRITICHE DAL VATICANO

«Adozioni anche per i single»

La Cassazione invita il Parlamento a prevedere questa possibilità

22/3/2006
di Giacomo Galeazzi



ROMA. Adozioni: la Cassazione «apre» ai single. Con una sentenza che lascia perplesse la magistratura minorile e le associazioni dei genitori oltre a suscitare la netta contrarietà della Chiesa, la prima sezione civile della Suprema corte, esorta il Parlamento ad «ampliare l’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona». Gli alti giudici invocano nuove norme, pur vedendosi costretti a rigettare la richiesta di una rumena sposata con un italiano che chiedeva il riconoscimento della sentenza di adozione emessa da un tribunale della Romania. Una svolta, secondo il relatore Maria Rosaria San Giorgio, «nell’interesse del minore». La Cassazione, salvo il criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di coniugi, lancia un appello senza precedenti al legislatore per consentire ai «single» di adottare un bambino. A determinare l’apertura, il caso della rumena Doinita V., cittadina italiana dopo il matrimonio, che aveva chiesto al Tribunale dei minorenni il riconoscimento della sentenza di adozione emessa in Romania nel 2003. Ma l’ostacolo è la normativa che disciplina l’adozione internazionale in Italia e prevede appunto che la richiesta venga fatta da entrambi i genitori. Sì ai «single», raccomanda la Cassazione, «laddove facciano il bene del minore da adottare».

Le domande di adozioni, insorge l’associazione famiglie adottive e affidatarie (Anfaa), sono talmente superiori ai bambini disponibili che è assurdo ampliare la normativa a vantaggio dei single: «Ci sono già tante coppie che non accedono all’adozione, meglio dare due genitori ai bambini piuttosto che uno». Critiche anche dal Vaticano. «E’ sbagliato sollecitare il Parlamento a legiferare ampliando le opportunità di adozione per i single- lamentano in Curia- dal punto di vista della crescita psicologica del minore una coppia offre garanzie che una persona singola non può dare». I bambini preferiscono una doppia figura, è più rassicurante, concorda Melita Cavallo, ex presidente della Commissione adozioni internazionali e giudice minorile. «Un magistrato deve tener conto che i bambini vogliono avere una mamma e un papà come riferimento- spiega- se viene meno la persona alla quale è stato affidato, per il minore è la fine, mentre in una coppia solitamente c’è una condizione di maggiore stabilità». Per un bimbo è «molto meglio» l’affetto di un «single», uomo o donna, che un orfanotrofio, ribatte la civilista Annamaria Bernardini De Pace. Per crescere e svilupparsi armoniosamente, sostiene Riccardo Pedrizzi (An), un bambino ha bisogno del padre e della madre: « E aprire ai single significa, di fatto, aprire anche ai conviventi, siano essi etero o omosessuali». La legge italiana prevede l’adozione da parte del single. Si tratta, tuttavia, di casi particolari, con «effetti limitati rispetto all’adozione legittimante» o in circostanze speciali di cui parla la norma sulle adozioni del 1983. Solo in questi casi il Parlamento si è avvalso della facoltà, prevista dalla Convenzione europea sui minori (ratificata dall’Italia nel 1974) che autorizza l’adozione da parte di persone singole.

Al di fuori di queste ipotesi, però, non viene consentito ai giudici italiani di concedere l’adozione di minori ai «single». Il principio fondamentale della legge, infatti, resta che «l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni) e non ai singoli». Perciò la suprema corte si appella adesso al Parlamento per favorire i «single» in virtù di quella Convenzione di Strasburgo che rimette ai singoli Stati la facoltà di prevedere l’adozione da parte di persone singole.

Che cosa dice la legge
1. L’art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che possono adottare i coniugi sposato da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se hanno convissuto in modo stabile per almeno tre anni prima del matrimonio. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.

2. Le domande devono essere presentate al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli. Possono essere presentate più domande anche successive a più Tribunali, basta che se ne dia comunicazione a tutte le sedi interessate. La domanda ha validità tre anni e allo scadere del termine può essere rinnovata, ripresentando la documentazione.

3. Il giudice dispone l’esecuzione di indagini per accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare i motivi della domanda. Le indagini sono a carico dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, delle aziende sanitarie e ospedaliere. L’ordinamento dà ampia libertà ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice o con specialisti.

4. E’ prevista una preadozione: un periodo di affidamento alla famiglia che ha chiesto l’adozione. Durante questo periodo il Tribunale svolgerà un’attività di controllo e di sostegno. Decorso un anno dall’affidamento si può pronunciare l’adozione. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine. L’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.